Notificazione «Il culto dei beati»

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E
LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTi

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Prot. n. 1172/99/L

NOTIFICAZIONE
IL CULTO DEI BEATI

1. Sono legittimamente chiamati beati i servi di Dio ai quali questo nome viene solennemente dichiarato dal Pontefice Romano nel Rito di Beatificazione o il culto dei quali è stato confermato dalla Sede apostolica da una consuetudine immemorabile.

2. Ma il culto liturgico dei Beati è concesso soltanto nei luoghi e nei modi stabiliti dal Diritto.

3. Spetta al vescovo diocesano per la sua diocesi chiedere che un Beato, che abbia particolare vincolo con la medesima diocesi – per esempio di nascita, di permanenza piuttosto lunga, di attività apostolica, di morte o di sepoltura –, venga iscritto nel calendario particolare.

4. Parimenti spetta al Superiore generale di un Istituto religioso chiedere che un Beato, che fosse stato membro di quella famiglia religiosa o che avesse avuto un particolare rapporti con essa, venga iscritto nel calendario particolare dell’Istituto.

5. La celebrazione dei Beati viene assegnata nel giorno della nascita. Ma se il giorno natalizio nel calendario generale o particolare è impedito da un’altra celebrazione obbligatoria anche di grado inferiore, viene assegnata al giorno più vicino similmente non impedito o ad un giorno per altra ragione appropriato al medesimo Beato – per esempio il giorno dell’Ordinazione sacerdotale o della Professione religiosa o della traslazione delle spoglie.

6. La celebrazione di ciascun Beato legittimamente iscritto nel calendario particolare di una diocesi o di una famigli religiosa o di un territorio più vasto avviene con il grado di memoria facoltativa e con il grado di memoria obbligatoria nella Chiesa presso la quale sono conservate le sue spoglie; ma di solito viene riservato il grado fiesta nel calendario di un Istituto religioso al Beato che fu fondatore di quell’Istituto.

7. Affinché il calendario di tutta la diocesi o di tutto l’Istituto non sia troppo denso si faccia attenzione di iscrivere con celebrazione propria soltanto i Beati che presentano un’importanza particolare per l’intera diocesi o famigli religiosa; gli altri siano celebrati soltanto nel luoghi con i quali hanno particolari rapporti o dove sono conservate le loro spoglie. Questa norma vale ancora più per una regione o una nazione.

8. I testi liturgici per la celebrazione dei Beati si possono desumere dal rispettivo Comune sia del Messale Romano sia della Liturgia delle Ore. La colletta è propria, avendo stretto rapporto con il Beato stesso. Nell’Ufficio di lettura, la seconda lettura con il responsorio si può prendere sia dagli scritti del medesimo beato sia desunta da una testimonianza contemporanea, altrimenti dagli scritti dei padri o scrittori ecclesiastici. La lettura sia preceduta da un breve profilo agiografico, che tuttavia non dev’essere letto nella Liturgia delle ore. Questi testi devono essere proposti alla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti dalla competente autorità prima della beatificazione e non possono essere mutati senza il consenso della sede apostolica.

9. Perché un beato possa essere scelto come titolare di una chiesa, occorre l’indulto previo della sede apostolica, a meno che la sua memoria non sia già stata aggiunta nel calendario particolare: in tale caso non è richiesto l’indulto e la venerazione del beato nella chiesa di cui egli è titolare viene celebrata con il grado di festa.

10. Secondo le norme stabilite dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, un beato può essere scelto come patrono di un luogo o di un’associazione, ma tale scelta dev’essere conformata dalla sede apostolica.

11. Dove il culto fosse concesso, le spoglie o reliquie di un beato possono essere proposte alla pubblica venerazione dei fedeli cristiani e le sue effigi possono essere decorate con la raggera.

12. La facoltà di svolgere celebrazioni liturgiche in onore del nuovo beato, secondo le «Norme relative alle celebrazioni che si è soliti fare per un certo periodo dopo la beatificazione» [15-10-2972] entro un anno dalla beatificazione stessa, viene chiesta prima della beatificazione assieme all’approvazione dei testi liturgici del nuovo beato.

13. I nomi dei beati, che si leggono nel calendario della diocesi o dell’istituto religioso, possono essere ricordati nella Preghiera eucaristica III (Rito della messa, n. 114) e aggiunti nelle Litanie dei santi.

14. Quanto poi ai beati che non sono inseriti nel Martirologio romano né godono di culto pubblico decretato dalla sede apostolica o dalla medesima confermato, vige il decreto della S. Congregazione dei riti del 28 aprile 1914, secondo il quale, se in luoghi particolari per consuetudine immemorabile taluni beati sono onorati con culto pubblico e religioso, è lecito conservarli nel calendario particolare, apponendo un asterisco o un altro segno accanto al loro nome; con tale notazione, perciò, viene indicata l’assenza di un decreto esplicito, dal quale essi siano dichiarati formalmente beati.

Vaticano, 21 maggio 1999

Jorge A. card. MEDINA ESTÉVEZ
Prefetto

MARIO MARINI
sottosegretario

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Questa notificazione della Congregazione del Culto Divino è stata publicata in latino: Notificatio "Beati legitime" de cultu Beatorum, in Notitiae 199, pp. 444-446. Il testo in si trova nel Enchiridion Vaticanum 1999, nn. 1006-1019.

Puede consultar también la Notificazione circa la concessione di culto in occasione del pellegrinaggio di reliquie insigni di Beati (27-1-2016)

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